Organi
Tutte le controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, ovvero tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, e ciò anche in sede di liquidazione, e che non siano per norma imperativa deferite al giudice ordinario, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio Probiviri.
Il collegio sarà formato da un Segretario generale, da un arbitro neutro se nominato e da sette membri effettivi.
Qualunque controversia non deferibile, in base alla legge, al Collegio Probiviri , anche relativa alla esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro che giudicherà secondo diritto, con lodo impugnabile e verrà nominato dal presidente del collegio.
L'esercizio del diritto di veto riconosciuto dal presente Statuto ad alcune categorie di soci è inoppugnabile ed insindacabile, ed allo stesso va data immediata attuazione a pena della decadenza degli organi che abbiano adottato le decisioni oggetto del sindacato.
Nel caso di mancata immediata attuazione delle decisioni assunte in base all'esercizio del diritto di veto da parte dei soci fondatori in ordine alle decisioni di scioglimento o di trasformazione dell'Associazione, ogni Organo Associativo decade automaticamente dall'esercizio di ogni funzione, con conseguente conferimento di ogni potere legale, amministrativo e gestionale, all'Assemblea dei Soci Fondatori.
Il collegio probiviri esaminerà le varie problematiche nel rispetto della eguaglianza ed equità delle parti.
Il collegio rimarrà in carica per anni (5) e possono essere rieletti.